Riassumiamo di seguito i concetti fondamentali che sono alla base della sicurezza sul luogo di lavoro per richiamare le aziende alla corretta applicazione di quanto previsto dal D.L. 626/94. Le aziende che sono soggette all’applicazione del suddetto decreto sono tutte quelle in cui sono presenti lavoratori, dipendenti o equiparati.

La valutazione dei rischi

Deve essere effettuata dal datore di lavoro e costantemente aggiornata sulla base delle modifiche che avvengono all’interno dell’azienda. Questa valutazione viene effettuata in collaborazione del R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori) e del medico specializzato in medicina del lavoro e deve identificare tutti i potenziali rischi aziendali legati alle mansioni svolte nonché le misure più idonee di prevenzione e protezione.

R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Il datore di lavoro può, nel caso di aziende con fino a 200 dipendenti e dopo aver seguito il corso di R.S.P.P. della durata di 16 ore, svolgere egli stesso la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. In questo caso, può avvalersi di un consulente esterno che possieda i requisiti previsti dal D.L. 195/2003.

Perché deve essere effettuata la valutazione dei rischi?

  • Il suo scopo è la prevenzione di eventuali danni alla salute del lavoratore. Deve essere usata come uno strumento che consenta all’azienda di programmare il costante miglioramento dei metodi di prevenzione e di protezione della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori negli ambienti di lavoro. E’ una vera e propria procedura di indagine relativa ai pericoli presenti in azienda e alla conseguente valutazione dei rischi connessi ai pericoli identificati. La procedura, definita dalla stessa norma, prevede che sia responsabilità del datore di lavoro il far stilare tale documento da parte di professionisti di sua scelta oppure, l’effettuare l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi per iscritto. Il datore di lavoro ha la facoltà di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione un consulente esterno oppure seguire in prima persona il corso di R.S.P.P. per datori di lavoro.
  • In ognuno dei due casi il nominativo della persona designata come R.S.P.P. dovrà essere comunicato per iscritto tramite raccomandata A.R. all’ispettorato del lavoro e alla ASL di appartenenza. Il datore di Lavoro o il consulente R.S.P.P. hanno l’obbligo di formare tutti i dipendenti in merito ai rischi evidenziati dalla valutazione dei rischi e di formare due squadre, una relativa agli addetti alla lotta antincendio e l’altra alla gestione delle prime emergenze.

Devo Nominare Il Medico Competente?

sì, in tutti quei casi in cui è presente un rischio, ad esempio: polveri, rumore, videoterminale, movimentazione manuale dei carichi, rischio chimico, vibrazioni, ecc, è prevista la nomina del medico competente in medicina del lavoro e tutti i dipendenti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Cosa si intende per Sorveglianza Sanitaria?

Per Sorveglianza Sanitaria si intendono tutti gli accertamenti sanitari preventivi (ad esempio la visita prima dell’assunzione) e periodici che vengono effettuati per accertare la reale idoneità del dipendente alla mansione specifica. Gli accertamenti sanitari possono essere di diverso tipo e variano al variare delle mansioni e delle risultanze della valutazione dei rischi.

Quali sono le sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

Il provvedimento, di cui al comma 1177 della Legge Finanziaria del 2007, prevede che siano quintuplicati gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza, tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro entrate in vigore prima del 1 Gennaio 1999, ad eccezione dell’omessa istituzione ed esibizione del libro matricola e del libro paga. La tabella che segue riporta un elenco degli adempimenti la cui sanzione amministrativa è variata:

D.L. 626/94 – Tenuta e compilazione del registro infortuni compresi quelli con assenza maggiore di 1 giorno: da 516,00 a 3.098,00 Euro e da 2.580,00 Euro a 15.490,00 Euro.
D.L. 626/94 – Custodia delle cartelle sanitarie in azienda e consegna di una copia al lavoratore: da 516,00 a 3.098,00 Euro e da 2.580,00 a 15.490,00 Euro.
D.L. 626/94 – Comunicazione del nominativo del R.S.P.P. agli organi di vigilanza competenti per territorio: da 516,00 a 3.098,00 Euro e da 2.580,00 a 15.490,00 Euro.
D.L. 626/94 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi: da 516,00 a 3.098,00 Euro e da 2.580,00 a 15.490,00 Euro.
D.L. 626/94 – Gestione del registro di esposizione e cartelle sanitarie per agenti cancerogeni e mutageni: da 516,00 a 3.098,00 Euro e da 2.580,00 a 15.490,00 Euro.
D.L. 626/94 . Gestione del registro degli esposti ed eventi accidentali per agenti biologici: da 516,00 a 3.098,00 Euro e da 2.580,00 a 15.490,00 Euro.
D.L. 626/94 – Divieto di assumere cibi, bevande e fumare con esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e biologici: da 51,00 a 154,00 Euro e da 255,00 a 770,00 Euro.
D.L. 494/94 – Notifica preliminare per opere edili e d’ ingegneria civile a carico di committente o responsabile lavori: da 516,00 a 3.098,00 Euro e da 2.580,00 a 15.490,00 Euro.
D.L. 494/94 – Trasmissione del PSC alle imprese per avere offerte per lavori: da 516,00 a 3.098,00 Euro e da 2.580,00 a 15.490,00 Euro.
D.L. 494/94 – Messa a disposizione di PSC e POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori al RLS: da 516,00 a 3.098,00 Euro e da 2.580,00 a 15.490,00 Euro.
D.L. 494/94 – Trasmissione POS alle ditte subappaltatrici e al coordinatore per l’esecuzione: da 516,00 a 3.098,00 Euro e da 2.580,00 a 15.490,00 Euro.