Written by Giampaolo Sforna

Formazione addetti primo soccorso 81/08

Med & Work Srl si occupa di formazione addetti primo soccorso 81/08.

Per tutte le aziende è fondamentale provvedere all’individuazione e alla nomina di una o più persone che possano ricoprire l’incarico di addetto al primo soccorso. Il termine “primo soccorso” viene molto spesso confuso con il più comune “pronto soccorso”, ma non si equivalgono dato che il “primo soccorso” è un intervento che viene svolto direttamente sul posto di lavoro, nel momento in cui si verifica un infortunio o un malore, da personale sprovvisto sia di qualifiche mediche che paramediche, dotato di attrezzature mediche non sostitutive di quelle disponibili nei presidi sanitari pubblici.

Il Primo Soccorso non ha alcuna pretesa di sostituirsi al Pronto Soccorso e a tutte le funzioni ad esso collegate, piuttosto può essere definito un precursore, capace in molti casi di impedire l’aggravamento delle condizioni della vittima di infortunio/malore e addirittura di salvargli la vita, in caso di intervento tempestivo e pertinente. Pertanto la definizione migliore di Addetto al Primo Soccorso è quella di figura scelta tra i lavoratori di un’azienda a compiere un insieme di azioni e interventi che vanno a salvaguardare la salute dell’infortunato.

Ma da chi viene nominato l’addetto al primo soccorso? Naturalmente dal datore di lavoro, come stabilito dall’articolo 45 del Decreto Legislativo 81/2008 (noto anche come Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, ndr), che compie questa scelta tenendo ben presente le dimensioni dell’azienda, le operazioni che vengono svolte al suo interno e ovviamente la natura stessa dell’impresa. Una nomina che è sempre meglio definire insieme al Medico Competente, nel caso sia presente all’interno della struttura produttiva. Va da sé che la persona (o le persone) scelte per questo compito deve possedere adeguate caratteristiche fisiche e psicologiche.

I compiti principali a cui è chiamato un addetto al primo soccorso sono diversi, e ognuno di questi può giocare un ruolo fondamentale per preservare salute e sicurezza del lavoratore interessato. Tanto per cominciare, l’addetto deve saper provvedere ai compiti basilari, come chiamare i soccorsi con tempestività (tutt’altro che banale) e riconoscere situazioni di reale emergenza sanitaria, accertando anche le condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato o colpito da malore.

A quel punto è necessario che l’addetto al primo soccorso metta in campo tutti gli interventi volti a garantire le funzioni vitali del collega, ad esempio praticando il massaggio cardiaco esterno e liberando o mantenendo sgombre le vie aeree: manovre fondamentali, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Inoltre, l’addetto deve conoscere i rischi specifici dell’attività svolta; avere un quadro generale dei traumi che possono verificarsi negli ambienti di lavoro, così come nozioni generali sulle varie patologie; infine egli essere dotato della giusta dose di capacità nell’intervento pratico.

Dato che nessuno può dirsi pronto per svolgere al meglio il ruolo di addetto al primo soccorso prima di aver svolto un corso di formazione sia pratico che teorico, le aziende devono obbligatoriamente predisporre un percorso caratterizzato da lezioni specifiche utili per l‘attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. I corsi devono obbligatoriamente essere svolti da personale medico, in collaborazione con il Sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale medico può avvalersi della collaborazione del personale infermieristico nello svolgimento della parte pratica.

In genere la struttura dei corsi viene stabilita in base ai gruppi in cui vengono suddivise le aziende per determinare il primo soccorso. Fanno parte del gruppo A tutte le aziende o unità produttive con attività industriali, unità produttive con più di 5 lavoratori, aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura; nel gruppo B, invece, rientrano aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Infine nel gruppo C sono invece raggruppate le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Il programma formativo, definito dal DM 388 del 15 Luglio 2003, allegati 3 e 4, secondo quanto predisposto dall’art. 45 del D.Lgs.81/08, si sviluppa su 3 moduli e ha durata variabile in base alla tipologia dell’azienda, classificabile come appartenente al Gruppo A, B o C. Le aziende predisporranno anche dei corsi di aggiornamento, che avranno luogo ogni 3 anni come previsto dal DM 388/03. Tutti i corsi – che prevedono anche una verifica finale – forniscono gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in attesa dei soccorsi specializzati, e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento.